Statuto della A.D.U. - Associazione difensori d'ufficio di Bologna
STATUTO DELLA
A.D.U.
- ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO DI BOLOGNA
L'Associazione
Difensori d'Ufficio nasce dalla consapevolezza che l'istituto del difensore
d'ufficio, la normativa che lo disciplina nonché l'esercizio quotidiano di
siffatta funzione, sono strettamente connessi all’inderogabile
e fondamentale esigenza di tutela dei diritti di difesa di ciascun cittadino,
così come sancito dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni
internazionali a tutela dei diritti umani. L'Associazione intende diffondere
i valori della professione forense sia nell’ambito della difesa d’ufficio sia nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato,
affermandone la rilevanza costituzionale e difendendone i diritti, ponendosi
quale interlocutore nei confronti delle Istituzioni Forensi, dell’Autorità
Giudiziaria, del Ministero della Giustizia e delle altre associazioni
professionali di categoria nonché dell’opinione pubblica che deve essere
coinvolta per comprendere i valori sottesi a tali istituti. L'Associazione
intende inoltre tutelare i diritti dei difensori d'Ufficio nonché dei difensori
iscritti nelle liste del patrocinio a spese
dello Stato.
Titolo I
Art. 1 – Costituzione
É costituita tra gli aderenti l’associazione denominata “A.D.U. BOLOGNA –
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO DI BOLOGNA ” in breve “A.D.U. Bologna”, con
sede in Bologna; essa è retta dal presente statuto, dalle norme vigenti in
materia e dal regolamento interno ove predisposto.
“A.D.U. BOLOGNA – ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO DI BOLOGNA ” aderisce a A.D.U. Italia.
Art.
2 – Carattere dell’Associazione e scopo
L’associazione
A.D.U. BOLOGNA non ha scopo di lucro e persegue le finalità di:
-
Tutelare
i diritti degli avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio
garantendone e assicurandone una idonea formazione professionale e
deontologica;
-
Tutelare
il diritto alla difesa di ciascun cittadino ex art. 24 della Costituzione
Italiana;
-
Vigilare
sul rispetto dei diritti fondamentali della
persona e in particolare sul diritto ad un processo equo e di ragionevole
durata;
-
Tutelare
la dignità e la professionalità della figura del difensore d’ufficio
valorizzandone il ruolo sociale riconosciutogli dall'ordinamento giuridico;
-
Diffondere
nella opinione pubblica i valori della professione forense nell'ambito della
difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello stato, riaffermandone la
rilevanza costituzionale;
-
Vigilare
sul rispetto della persona e in particolare sul diritto ad una effettiva
difesa;
-
Promuovere
iniziative volte a garantire l'equa e sollecita retribuzione del difensore
d’ufficio per l'attività dallo stesso svolta nell'ambito degli incarichi
affidati e nell'ambito dello svolgimento dei turni nonché dei difensori
abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
-
Realizzare un collegamento e raccordo stabile con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con gli uffici giudiziari e
con tutte le associazioni ed istituzioni forensi, allo scopo di approfondire
tutte le tematiche inerenti la figura del difensore d'ufficio, promuovendo
reciproco aiuto ed organizzando incontri volti alla risoluzione delle problematiche relative all'attività del difensore
d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato;
-
Promuovere servizi
di formazione e consulenza per i
difensori d'ufficio e degli avvocati
iscritti negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello
Stato;
-
Promuovere
iniziative atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sul ruolo e
la figura del difensore d’ufficio.
Per il
raggiungimento delle predette finalità, l’associazione eserciterà in via
esclusiva o principale le attività necessarie quali esemplificativamente:
-
Organizzazione di eventi formativi ed iniziative a carattere scientifico e
culturale, promozione di rapporti con le rappresentanze del mondo forense e
giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali. Inoltre l’A.D.U.
BOLOGNA studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti
all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense
nell’ambito della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello stato ed
intraprende ogni altra attività inerente lo scopo associativo;
-
Tutelare i diritti umani e gli interessi degli avvocati iscritti negli elenchi
dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello stato predisposti dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, sia nell’ambito dello
svolgimento degli incarichi ad essi affidati, che nei rapporti con l'Autorità
Giudiziaria, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con il
Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
Per tali
finalità l'Associazione svolge qualsiasi attività di sostegno che si riterrà
necessaria al perseguimento dei suddetti obiettivi sociali, tra le quali si
indicano, a mero titolo esemplificativo: il monitoraggio sull'effettivo
svolgimento degli incarichi e dei turni da parte degli iscritti negli elenchi;
la salvaguardia della trasparenza nell'affidamento degli incarichi ai difensori
d'ufficio e la promozione di modalità di svolgimento dei turni che garantiscano
il concreto e puntuale esercizio della difesa d'ufficio da parte degli iscritti
all'elenco e che allo stesso tempo non ledano la dignità professionale degli
stessi e il diritto di difesa della persona. L’Associazione potrà svolgere
attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse
generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche
mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’Associazione potrà
altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività
di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e
continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in
conformità al disposto legislativo. L'Associazione si avvale di ogni
strumento utile al raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, ed in
particolare della collaborazione con le altre associazioni forensi aventi scopi
analoghi o connessi ai propri. L'Associazione,
inoltre, per il miglior raggiungimento dei propri fini ed esclusivamente per
scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, potrà compiere
qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare.
Art 3 – Democraticità
L'Associazione è apolitica e apartitica, e si atterrà ai seguenti
principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività
e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (fatto salvo il rimborso delle
spese anticipate e necessarie).
Art.
4 – Durata dell’Associazione
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Art 5
– Organi sociali
Organi
dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c)
il Comitato scientifico quale Organo Consultivo ove nominato; d) il Collegio
dei Probiviri, ove nominato. Gli organi sociali vengono eletti dall’Assemblea
ordinaria dei soci, ad eccezione del primo mandato in cui le nomine vengono
fatte direttamente in sede di costituzione dell’Associazione. Le cariche
all'interno degli organi sociali possono essere rivestite esclusivamente dai
soci e vengono attribuite dal rispettivo organo. I membri del Consiglio
Direttivo restano in carica tre anni salvo dimissioni e sono rieleggibili per
non più di due mandati consecutivi successivi al primo.
Art.
6 – Sede
L'Associazione
ha sede legale e operativa in Bologna Via Garibaldi n. 7 presso lo studio
dell’Avv.
Di Lustro Ettorantonio. Sia la sede
legale sia quella operativa potranno essere trasferite con semplice delibera
del Consiglio Direttivo
senza formale modifica del presente atto e nella medesima maniera, potranno essere istituite o
chiuse sedi secondarie o sezioni sempre nell'ambito del Comune di Bologna.
TITOLO
II
SOCI
EASSOCIATI
Art 7
- I Soci e gli Associati
I soci
sono tutti gli iscritti all’associazione con diritto di voto.
Gli
associati sono tutti coloro i quali risultano iscritti come soci sostenitori e
come soci finanziatori e che si iscrivono all'Associazione per partecipare alle
sue attività pur non avendo i requisiti per essere soci. Possono essere soci,
in numero illimitato, esclusivamente gli avvocati iscritti in uno degli elenchi
dei difensori d’ufficio (esemplificativamente, elenco difensori d’ufficio
ordinari, elenco difensori d’ufficio minori, elenco difensori d’ufficio
immigrazione, salvo altri elenchi previsti da legislazione presente e futura).
Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, e sono tenuti a rispettare
lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi
dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa
annua. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è
collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I Soci
si distinguono in:
-
Soci
fondatori,
i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione ovvero sono
dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, successivamente alla
costituzione quota associativa;
-
Soci
ordinari,
tutti coloro
che siano avvocati iscritti in uno degli elenchi dei difensori d’ufficio al
momento della domanda di iscrizione;
Gli Associati si distinguono
in:
-
Associati
sostenitori,
tutti coloro che pur non avendo i requisiti per essere Soci fondatori né Soci
ordinari intendano fruire anche solo occasionalmente dei servizi
dell’Associazione. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata
dalla associazione e verranno inseriti in un apposito elenco distinto da quello
dei Soci fondatori e ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e
passivo. Al ricorrere delle condizioni per l’iscrizione a socio ordinario,
l’associato sostenitore potrà chiedere di essere iscritto tra i soci ordinari;
-
Associati
finanziatori tutti
coloro che pur non avendo i requisiti per essere Soci fondatori né Soci
ordinari intendano sostenere attraverso il loro contributo economico le
attività e gli scopi perseguiti dall’Associazione stessa. Essi sono tenuti al
versamento di una quota determinata dalla associazione e verranno inseriti in
un apposito elenco distinto da quello dei Soci ordinari e non hanno diritto di
elettorato attivo e passivo. Al ricorrere delle condizioni per l’iscrizione a
socio ordinario, l’associato finanziatore potrà chiedere di essere iscritto tra
i soci ordinari;
I Soci
hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni
degli organi sociali, nonché il regolamento ove esistente, e di pagare la quota
sociale annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Ciascun
socio ha l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale
cancellazione dall'elenco che aveva costituito titolo di iscrizione
all’Associazione sia che essa sia a titolo definitivo sia temporaneo,
dell'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell’Ordine e\o di disciplina nonché di eventuali
sentenze penali definitive di condanna per delitti non colposi. I doveri dei soci sono estesi anche agli associati ove compatibili. Gli
associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto,
le deliberazioni degli organi sociali, nonché il regolamento ove esistente, e
di pagare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio
Direttivo. Per l’ammissione così come per l’espulsione degli associati si
applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto
relative ai soci.
Art 8
– Ammissione dei soci
L’ammissione
dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L’accettazione delle
domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e
non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la
domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni
di razza, sesso, religione, condizione sociale, idee politiche, possesso di
cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della
richiesta di ammissione all’associazione.
Art.
9 – Diritti e Doveri dei soci
Ogni
socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti,
per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a
proporsi qual e candidato per gli organi dell’Associazione. Ogni socio e ogni
associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al
Consiglio Direttivo e presso la sede dell’associazione entro 20 giorni dalla
richiesta. Le modalità dell’accesso saranno definite nel regolamento
dell’associazione ove esistente, in difetto le modalità d’accesso opereranno in
base alla legislazione di settore.
Art
10 – Perdita della qualità di socio
La
qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:
1)
Recesso,
da comunicarsi per iscritto;
2)
Esclusione
deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per le seguenti cause:
-
Aver
attuato comportamenti contrari allo scopo dell’associazione;
-
Aver
contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, dell’eventuale
regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
3) Decesso del socio
4) Cancellazione
dall’albo degli avvocati;
5) Cancellazione
dall'elenco che aveva costituito titolo di iscrizione all’Associazione.
Le cause
di esclusione assumono efficacia dalla data della deliberazione di esclusione
del Consiglio Direttivo.
Art.
11 – Sanzioni disciplinari
Sono
causa di sanzioni disciplinari a carico dell’associato:
1) le inadempienze dell'associato
agli obblighi statutari;
2) la mancanza e inosservanza
dell'etica professionale con particolare riguardo ai doveri inerenti lo
svolgimento dell'incarico di difensore d'ufficio;
3) i comportamenti in contrasto con
i principi e le finalità del1’Associazione o lesivi dell'immagine della stessa;
4) le condotte dirette a
danneggiare e\o ostacolare le finalità, gli obiettivi e le attività associative
e\o sociali;
5) le sanzioni disciplinari
inflitte dai consigli professionali e divenute definitive, diverse
dall'avvertimento e dalla censura;
6) la condanna penale definitiva
per delitto non colposo.
Sono previste
le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari: ammonizione; sospensione dal
diritto di voto; espulsione. Le sanzioni disciplinari verranno deliberate e
applicate dal Consiglio Direttivo, con criteri di proporzionalità, equità ed
adeguatezza in relazione alla violazione contestata al socio e\o all’associato,
previa apertura di un procedimento disciplinare che garantisca il diritto di
difesa dell’interessato. L'apertura del procedimento disciplinare dovrà essere
comunicata con lettera raccomandata a\r, o con altro mezzo equipollente
all'interessato. Il socio, entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio del
procedimento, potrà presentare memorie difensive scritte da presentare al
Consiglio Direttivo. La sanzione applicata al socio, all’esito del procedimento
disciplinare, deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata a\r o
con mezzi equipollenti che ne attestino la ricezione. Il provvedimento di
espulsione emesso dal Consiglio Direttivo, è impugnabile con ricorso che dovrà
essere discusso e trattato dal Collegio dei Probiviri (ove nominato) che
deciderà a maggioranza assoluta. In assenza del Collegio dei Probiviri la
decisione sul ricorso proposto verrà discusso e trattato dall’Assemblea dei
soci con diritto di voto che deciderà a maggioranza assoluta. Nel caso di
impugnazione del provvedimento di espulsione, durante il periodo di tempo fra
la comunicazione del provvedimento stesso e la riunione del Collegio dei
Probiviri o dell’Assemblea in cui verrà trattato il ricorso, l'interessato è
automaticamente sospeso in via temporanea e cautelare, dalle attività sociali e
non ha diritto di voto.
Art.12
– Mancato versamento della quota annuale
Il
mancato versamento della quota sociale annuale comporta la sospensione dal
diritto di voto, nonché dal diritto di partecipazione alle attività
dell’associazione.
Art.13
– Intrasferibilità, non rivalutabilità e non rimborsabilità delle quote
associative versate
Le quote
sociali e le quote associative sono intrasferibili sia per atto fra vivi che
per eredità. Il provvedimento di espulsione, qualunque ne sia il motivo, non
comporta il rimborso delle quote sociali e associative versate. In caso di
dimissioni, espulsione o morte di un socio o di un associato, la sua quota
associativa rimane di proprietà dell'Associazione e non è rimborsabile né
rivalutabile.
Art.
14 – Assemblea dei soci
L'Assemblea
dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una
corretta gestione dell'Associazione. É il massimo organo rappresentativo dei
soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta
l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del
bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta
opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria,
per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per
l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre
convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione
scritta, da almeno il 50% dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
-
L'Assemblea ordinaria:
a)
nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando
previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva
il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o
ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti; e) delibera sull’esclusione degli associati; f) approva l’eventuale
regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-
L’Assemblea straordinaria:
a1)
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b1)
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione; c1) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Possono
partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno
tre mesi nel libro dei soci ordinari. L’Assemblea è convocata presso la sede
designata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno in via ordinaria per
l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la
redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì
convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo
scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione,
scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal
Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% degli
associati in regola con il pagamento della quota associativa. Nelle assemblee,
ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci ordinari iscritti nel
libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota
associativa. Ogni socio ordinario ha diritto di voto. Si applica l’articolo
2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi
rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega. Salvo ove diversamente previsto,
l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per
delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni
sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
all'Assemblea, validamente costituita. Per l’Assemblea straordinaria che
delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la
trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei
soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla
fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto
favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea può essere
svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a
distanza (Teams, Zoom, videoconferenza, teleconferenza, altro), a condizione
che: 1) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Le assemblee ordinarie sono convocate mediante avviso inviato a mezzo posta
elettronica – all’indirizzo comunicato dal socio sulla domanda di ammissione
– almeno sette giorni prima della data
stabilita per l’adunanza. In caso di particolare urgenza l’assemblea può essere
convocata a mezzo posta elettronica entro il terzo giorno precedente l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione
ed ordine del giorno della stessa. Quando il numero dei soci avrà superato le
50 unità le convocazioni potranno essere effettuate mediante affissione
dell’avviso nella sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data
dell’adunanza.
Art.
15 – Il Consiglio direttivo e i suoi compiti
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea
degli Associati, nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva, purché in numero
dispari.
I componenti
del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni
salvo dimissioni e sono rieleggibili per
non più di due mandati consecutivi successivi al primo. Negli intervalli tra le
Assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro
impedimento di uno o più componenti, purché meno della metà, il Consiglio
Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del
Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri vacanti sia
superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare
l’Assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri
membri: a) il Presidente; b) uno o più
Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); c) il Tesoriere; d) il Segretario; e) i Responsabili delle eventuali commissioni
di lavoro; f) i membri del Comitato scientifico laddove previsto. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri
d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o
più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali
fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: a)
predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; b) dare esecuzione alle delibere assembleari; c) formalizzare gli atti per la gestione
dell'Associazione; d) predisporre gli
eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e)
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; f)
deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne
l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci; g) individuare le attività diverse esperibili
dall’Associazione; h) deliberare
l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire
con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa
la determinazione della quota associativa annuale; j) elaborare il bilancio di
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di
ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua
redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio
Direttivo); k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le
spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore
dell'Associazione; l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e coordinare le stesse. Il primo Consiglio Direttivo è nominato
nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati. Il
Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni
caso, almeno 2 volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente
l'ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’adunanza
del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di
ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il
verbale.
Il
Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video
attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza,
teleconferenza), a condizione che: 1) il Presidente possa accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e comunicare i risultati della votazione; 2) sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della
maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei
voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di
comunicazione a distanza. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria
e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi
membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati
dall’Assemblea, Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Segretario e un
Tesoriere.
La
rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente. In particolare, è
compito del Consiglio Direttivo:
-
deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il
rigetto;
-
predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio
sociale di cui all’articolo 20, documentando il carattere secondario e
strumentale di eventuali attività diverse svolte;
-
individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale;
-
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese
effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
-
stabilire l’entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento
delle stesse;
- compiere
tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di commissioni consultive o di studio comunque a seconda dei
casi denominate, nonché di osservatori i cui membri sono nominati dal Consiglio
stesso, composte da soci e/o non soci.
Art.
16 – Il Presidente
Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di
fronte a terzi e in giudizio. Ha i seguenti compiti e poteri: - convocare e
presiedere il Consiglio Direttivo; - dare attuazione alle delibere del
Consiglio stesso; - convocare l’Assemblea dei Soci; - sottoscrivere gli atti
amministrativi compiuti dall'Associazione; - aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti,
di concerto con il Tesoriere; - nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’Associazione. In caso di assenza o di
impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice
Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del
nuovo Presidente.
Art.
17 – Il Segretario
Il
Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la
documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Art.
18 – Il Tesoriere
Il
Tesoriere cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo
le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione
delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal
medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e
depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri
contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di
bilancio di esercizio e preventivo nonché del bilancio sociale (quest’ultimo
nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal
Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale
presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.
Art.
19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
È
rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei
Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è
l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione,
composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di
dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati
dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra
soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle
decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della
richiesta di ammissione come socio dell’Associazione, sulle decisioni di
espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dallo Statuto e sulla
regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna
formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e
del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel
presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della
relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di
ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario del Collegio,
nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il
ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per
poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite
al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed
i suoi membri sono riconfermabili ma nel limite dei tre mandati consecutivi.
Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è
competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.
ART.
20 – Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio
L'esercizio
sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige, se e laddove
richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio, costituito da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli
oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di
perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è
predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede
dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta
per la sua approvazione. L’Associazione redige altresì il bilancio preventivo
nonché il bilancio sociale solo nel caso in cui la sua redazione sia
obbligatoria ex lege e/o sia
ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. Entro 120 giorni dalla fine
dell’esercizio sociale il Consiglio direttivo presenta per l’approvazione
all’Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo nonché
il bilancio sociale solo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ex
lege e/o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea
approva il bilancio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia
obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento. Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad
Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del
rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario
e strumentale delle attività diverse e\o a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa. In ogni caso,
per quanto attiene a esercizio sociale, scritture contabili e bilancio si deve
fare riferimento a quanto previsto dalla legge in relazione al periodo di
riferimento.
Art.
21 – Entrate dell’Associazione
Le
entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali e quote
associative;
b) versamenti volontari degli
associati;
c) prestiti di soci e di associati;
d) contributi di pubbliche
amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
e) sovvenzioni, donazioni o lasciti
di terzi o associati;
f) proventi derivanti dall’attività
istituzionale svolta nei confronti di soci e di associati;
g) proventi derivanti da eventuali
attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento
dello scopo associativo.
L’Associazione
non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare
il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Art
22 Organo di controllo.
Laddove
ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea può
nominare un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una
scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo,
del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo
monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica
l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto
funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il
bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia
ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alla legge. Laddove ciò sia
richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro
dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali
dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art.
22 Il comitato scientifico
Il
Comitato scientifico è un organo eventuale e laddove istituito è composto da minimo 5 membri
tra soci e\o
associati nominati dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla sua elezione.
Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore. Il Comitato collabora
col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione, ed in particolare: a) a richiesta dell’Assemblea
o del Consiglio Direttivo esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto de lege ferenda; b) predispone il materiale per dibattiti ed
incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia prima che dopo,
l’eventuale diffusione distribuzione e\o pubblicazione; c) organizza corsi di
formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono a
qualunque titolo all’Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo
partecipa personalmente o delegando altro Consigliere alle riunioni del
Comitato scientifico, che gliene comunica le date con congruo anticipo.
NORME
FINALI
Art.
23 GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le
cariche elettive sono gratuite. Qualunque carica e\o incarico retribuito
dall’Associazione deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art.
24 Incompatibilità
La
carica di Presidente dell’Associazionee le cariche del Consiglio Direttivo
tutte (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri)sono incompatibili
con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del CNF, della Cassa di
previdenza e assistenza forense, della Camera Civile e della Camera Penale e
con la carica di Presidente di qualsiasi altra associazione professionale e\o
forense.)
Art.
25 – Scioglimento e liquidazione
L’assemblea
che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Art.
26 – Regolamento interno
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art.
27 – Rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di
associazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le
norme del codice civile.
Disposizione
transitoria
Lo
Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Bologna, 21.06.2025
I SOCI FONDATORI

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