Statuto della A.D.U. - Associazione difensori d'ufficio di Bologna


 STATUTO DELLA

A.D.U. - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO DI BOLOGNA

L'Associazione Difensori d'Ufficio nasce dalla consapevolezza che l'istituto del difensore d'ufficio, la normativa che lo disciplina nonché l'esercizio quotidiano di siffatta funzione, sono strettamente connessi all’inderogabile e fondamentale esigenza di tutela dei diritti di difesa di ciascun cittadino, così come sancito dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani. L'Associazione intende diffondere i valori della professione forense sia nell’ambito della difesa d’ufficio sia nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, affermandone la rilevanza costituzionale e difendendone i diritti, ponendosi quale interlocutore nei confronti delle Istituzioni Forensi, dell’Autorità Giudiziaria, del Ministero della Giustizia e delle altre associazioni professionali di categoria nonché dell’opinione pubblica che deve essere coinvolta per comprendere i valori sottesi a tali istituti. L'Associazione intende inoltre tutelare i diritti dei difensori d'Ufficio nonché dei difensori iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato.

Titolo I

Art. 1 – Costituzione

É costituita tra gli aderenti l’associazione denominata “A.D.U. BOLOGNA – ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO DI BOLOGNA ” in breve “A.D.U. Bologna”, con sede in Bologna; essa è retta dal presente statuto, dalle norme vigenti in materia e dal regolamento interno ove predisposto. “A.D.U. BOLOGNA – ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO DI BOLOGNA ” aderisce a A.D.U. Italia.

Art. 2 – Carattere dell’Associazione e scopo

L’associazione A.D.U. BOLOGNA non ha scopo di lucro e persegue le finalità di:

-         Tutelare i diritti degli avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio garantendone e assicurandone una idonea formazione professionale e deontologica;

-         Tutelare il diritto alla difesa di ciascun cittadino ex art. 24 della Costituzione Italiana;

-         Vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e in particolare sul diritto ad un processo equo e di ragionevole durata;

-         Tutelare la dignità e la professionalità della figura del difensore d’ufficio valorizzandone il ruolo sociale riconosciutogli dall'ordinamento giuridico;

-         Diffondere nella opinione pubblica i valori della professione forense nell'ambito della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello stato, riaffermandone la rilevanza costituzionale;

-         Vigilare sul rispetto della persona e in particolare sul diritto ad una effettiva difesa;

-         Promuovere iniziative volte a garantire l'equa e sollecita retribuzione del difensore d’ufficio per l'attività dallo stesso svolta nell'ambito degli incarichi affidati e nell'ambito dello svolgimento dei turni nonché dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

-         Realizzare  un collegamento e raccordo stabile con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con gli uffici giudiziari e con tutte le associazioni ed istituzioni forensi, allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti la figura del difensore d'ufficio, promuovendo reciproco aiuto ed organizzando incontri volti alla risoluzione delle problematiche relative all'attività del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato;

-         Promuovere  servizi di  formazione e consulenza per i difensori d'ufficio e degli avvocati iscritti negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

-         Promuovere iniziative atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sul ruolo e la figura del difensore d’ufficio.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività necessarie quali esemplificativamente:

- Organizzazione di eventi formativi ed iniziative a carattere scientifico e culturale, promozione di rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali. Inoltre l’A.D.U. BOLOGNA studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense nell’ambito della difesa d’ufficio e del patrocinio a spese dello stato ed intraprende ogni altra attività inerente lo scopo associativo;

- Tutelare i diritti umani e gli interessi degli avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio e del patrocinio a spese dello stato predisposti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, sia nell’ambito dello svolgimento degli incarichi ad essi affidati, che nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.

Per tali finalità l'Associazione svolge qualsiasi attività di sostegno che si riterrà necessaria al perseguimento dei suddetti obiettivi sociali, tra le quali si indicano, a mero titolo esemplificativo: il monitoraggio sull'effettivo svolgimento degli incarichi e dei turni da parte degli iscritti negli elenchi; la salvaguardia della trasparenza nell'affidamento degli incarichi ai difensori d'ufficio e la promozione di modalità di svolgimento dei turni che garantiscano il concreto e puntuale esercizio della difesa d'ufficio da parte degli iscritti all'elenco e che allo stesso tempo non ledano la dignità professionale degli stessi e il diritto di difesa della persona. L’Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, ed in particolare della collaborazione con le altre associazioni forensi aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione, inoltre, per il miglior raggiungimento dei propri fini ed esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare.

Art 3 – Democraticità

L'Associazione è apolitica e apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (fatto salvo il rimborso delle spese anticipate e necessarie).

Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art 5 – Organi sociali

Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato scientifico quale Organo Consultivo ove nominato; d) il Collegio dei Probiviri, ove nominato. Gli organi sociali vengono eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, ad eccezione del primo mandato in cui le nomine vengono fatte direttamente in sede di costituzione dell’Associazione. Le cariche all'interno degli organi sociali possono essere rivestite esclusivamente dai soci e vengono attribuite dal rispettivo organo. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni salvo dimissioni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi successivi al primo.

Art. 6 – Sede

L'Associazione ha sede legale e operativa in Bologna Via Garibaldi n. 7  presso lo studio dell’Avv. Di Lustro Ettorantonio. Sia la sede legale sia quella operativa potranno essere trasferite con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza formale modifica del presente atto e nella medesima maniera, potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie o sezioni sempre nell'ambito del Comune di Bologna.

TITOLO II

SOCI EASSOCIATI

Art 7 - I Soci e gli Associati

I soci sono tutti gli iscritti all’associazione con diritto di voto.

Gli associati sono tutti coloro i quali risultano iscritti come soci sostenitori e come soci finanziatori e che si iscrivono all'Associazione per partecipare alle sue attività pur non avendo i requisiti per essere soci. Possono essere soci, in numero illimitato, esclusivamente gli avvocati iscritti in uno degli elenchi dei difensori d’ufficio (esemplificativamente, elenco difensori d’ufficio ordinari, elenco difensori d’ufficio minori, elenco difensori d’ufficio immigrazione, salvo altri elenchi previsti da legislazione presente e futura). Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, e sono tenuti a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa annua. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I Soci si distinguono in:

-         Soci fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione ovvero sono dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione quota associativa;

-         Soci ordinari, tutti coloro che siano avvocati iscritti in uno degli elenchi dei difensori d’ufficio al momento della domanda di iscrizione;

Gli Associati si distinguono in:

-         Associati sostenitori, tutti coloro che pur non avendo i requisiti per essere Soci fondatori né Soci ordinari intendano fruire anche solo occasionalmente dei servizi dell’Associazione. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla associazione e verranno inseriti in un apposito elenco distinto da quello dei Soci fondatori e ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Al ricorrere delle condizioni per l’iscrizione a socio ordinario, l’associato sostenitore potrà chiedere di essere iscritto tra i soci ordinari;

-         Associati finanziatori tutti coloro che pur non avendo i requisiti per essere Soci fondatori né Soci ordinari intendano sostenere attraverso il loro contributo economico le attività e gli scopi perseguiti dall’Associazione stessa. Essi sono tenuti al versamento di una quota determinata dalla associazione e verranno inseriti in un apposito elenco distinto da quello dei Soci ordinari e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Al ricorrere delle condizioni per l’iscrizione a socio ordinario, l’associato finanziatore potrà chiedere di essere iscritto tra i soci ordinari;

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali, nonché il regolamento ove esistente, e di pagare la quota sociale annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale cancellazione dall'elenco che aveva costituito titolo di iscrizione all’Associazione sia che essa sia a titolo definitivo sia temporaneo, dell'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell’Ordine e\o di disciplina nonché di eventuali sentenze penali definitive di condanna per delitti non colposi. I doveri dei soci sono estesi anche agli associati ove compatibili. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali, nonché il regolamento ove esistente, e di pagare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Per l’ammissione così come per l’espulsione degli associati si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni del presente statuto relative ai soci.

Art 8 – Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, idee politiche, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di ammissione all’associazione.

Art. 9 –  Diritti e Doveri dei soci

Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa nonché a proporsi qual e candidato per gli organi dell’Associazione. Ogni socio e ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’associazione entro 20 giorni dalla richiesta. Le modalità dell’accesso saranno definite nel regolamento dell’associazione ove esistente, in difetto le modalità d’accesso opereranno in base alla legislazione di settore.

Art 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1)      Recesso, da comunicarsi per iscritto;

2)      Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per le seguenti cause:

-            Aver attuato comportamenti contrari allo scopo dell’associazione;

-            Aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, dell’eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;

3)    Decesso del socio

4) Cancellazione dall’albo degli avvocati;

5) Cancellazione dall'elenco che aveva costituito titolo di iscrizione all’Associazione.

Le cause di esclusione assumono efficacia dalla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Sono causa di sanzioni disciplinari a carico dell’associato:

1)      le inadempienze dell'associato agli obblighi statutari;

2)      la mancanza e inosservanza dell'etica professionale con particolare riguardo ai doveri inerenti lo svolgimento dell'incarico di difensore d'ufficio;

3)      i comportamenti in contrasto con i principi e le finalità del1’Associazione o lesivi dell'immagine della stessa;

4)      le condotte dirette a danneggiare e\o ostacolare le finalità, gli obiettivi e le attività associative e\o sociali;

5)      le sanzioni disciplinari inflitte dai consigli professionali e divenute definitive, diverse dall'avvertimento e dalla censura;

6)      la condanna penale definitiva per delitto non colposo.

Sono previste le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari: ammonizione; sospensione dal diritto di voto; espulsione. Le sanzioni disciplinari verranno deliberate e applicate dal Consiglio Direttivo, con criteri di proporzionalità, equità ed adeguatezza in relazione alla violazione contestata al socio e\o all’associato, previa apertura di un procedimento disciplinare che garantisca il diritto di difesa dell’interessato. L'apertura del procedimento disciplinare dovrà essere comunicata con lettera raccomandata a\r, o con altro mezzo equipollente all'interessato. Il socio, entro 10 giorni dalla comunicazione di inizio del procedimento, potrà presentare memorie difensive scritte da presentare al Consiglio Direttivo. La sanzione applicata al socio, all’esito del procedimento disciplinare, deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata a\r o con mezzi equipollenti che ne attestino la ricezione. Il provvedimento di espulsione emesso dal Consiglio Direttivo, è impugnabile con ricorso che dovrà essere discusso e trattato dal Collegio dei Probiviri (ove nominato) che deciderà a maggioranza assoluta. In assenza del Collegio dei Probiviri la decisione sul ricorso proposto verrà discusso e trattato dall’Assemblea dei soci con diritto di voto che deciderà a maggioranza assoluta. Nel caso di impugnazione del provvedimento di espulsione, durante il periodo di tempo fra la comunicazione del provvedimento stesso e la riunione del Collegio dei Probiviri o dell’Assemblea in cui verrà trattato il ricorso, l'interessato è automaticamente sospeso in via temporanea e cautelare, dalle attività sociali e non ha diritto di voto.

Art.12 – Mancato versamento della quota annuale

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta la sospensione dal diritto di voto, nonché dal diritto di partecipazione alle attività dell’associazione.

Art.13 – Intrasferibilità, non rivalutabilità e non rimborsabilità delle quote associative versate

Le quote sociali e le quote associative sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. Il provvedimento di espulsione, qualunque ne sia il motivo, non comporta il rimborso delle quote sociali e associative versate. In caso di dimissioni, espulsione o morte di un socio o di un associato, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione e non è rimborsabile né rivalutabile.

Art. 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. É il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

- L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull’esclusione degli associati; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L’Assemblea straordinaria:

a1) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b1) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c1) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ordinari. L’Assemblea è convocata presso la sede designata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci ordinari iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ordinario ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Teams, Zoom, videoconferenza, teleconferenza, altro), a condizione che: 1) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le assemblee ordinarie sono convocate mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica – all’indirizzo comunicato dal socio sulla domanda di ammissione –   almeno sette giorni prima della data stabilita per l’adunanza. In caso di particolare urgenza l’assemblea può essere convocata a mezzo posta elettronica entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione ed ordine del giorno della stessa. Quando il numero dei soci avrà superato le 50 unità le convocazioni potranno essere effettuate mediante affissione dell’avviso nella sede dell’associazione almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo e i suoi compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall’Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni salvo dimissioni e sono rieleggibili  per non più di due mandati consecutivi successivi al primo. Negli intervalli tra le Assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più componenti, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:  a) il Presidente; b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);  c) il Tesoriere;  d) il Segretario;  e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro; f) i membri del Comitato scientifico laddove previsto.  Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;  b) dare esecuzione alle delibere assembleari;  c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;  d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;  g) individuare le attività diverse esperibili dall’Associazione;  h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: 1) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea, Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere.

La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 20, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

- stabilire l’entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse;

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio comunque a seconda dei casi denominate, nonché di osservatori i cui membri sono nominati dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha i seguenti compiti e poteri: - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; - dare attuazione alle delibere del Consiglio stesso; - convocare l’Assemblea dei Soci; - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere; - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.  In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e preventivo nonché del bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.  Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.  Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dallo Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario del Collegio, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili ma nel limite dei tre mandati consecutivi. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

ART. 20 – Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige, se e laddove richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Associazione redige altresì il bilancio preventivo nonché il bilancio sociale solo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ex lege  e/o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. Entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio sociale il Consiglio direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo nonché il bilancio sociale solo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ex lege e/o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva il bilancio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse e\o a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa. In ogni caso, per quanto attiene a esercizio sociale, scritture contabili e bilancio si deve fare riferimento a quanto previsto dalla legge in relazione al periodo di riferimento.

Art. 21 – Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)      quote sociali e quote associative;

b)      versamenti volontari degli associati;

c)      prestiti di soci e di associati;

d)      contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;

e)      sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;

f)       proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti di soci e di associati;

g)      proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 22 Organo di controllo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea può nominare un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alla legge. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 22 Il comitato scientifico

Il Comitato scientifico è un organo eventuale e laddove istituito è composto da minimo 5 membri tra soci e\o associati nominati dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla sua elezione. Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore. Il Comitato collabora col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, ed in particolare: a) a richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto de lege ferenda; b) predispone il materiale per dibattiti ed incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia prima che dopo, l’eventuale diffusione distribuzione e\o pubblicazione; c) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono a qualunque titolo all’Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo partecipa personalmente o delegando altro Consigliere alle riunioni del Comitato scientifico, che gliene comunica le date con congruo anticipo.

NORME FINALI

Art. 23 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Qualunque carica e\o incarico retribuito dall’Associazione deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 24 Incompatibilità

La carica di Presidente dell’Associazionee le cariche del Consiglio Direttivo tutte (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri)sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del CNF, della Cassa di previdenza e assistenza forense, della Camera Civile e della Camera Penale e con la carica di Presidente di qualsiasi altra associazione professionale e\o forense.)

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 26 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di associazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizione transitoria

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Bologna, 21.06.2025

I SOCI FONDATORI

 

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