Pensiero artificiale, funzione giudiziaria e l’errore di metodo della metonimia
Pensiero
artificiale, funzione giudiziaria e l’errore di metodo della metonimia[1]
Ho appena finito di leggere l’ampio
contributo di Monica Palmirani L’IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra
innovazione e democrazia clicca qui per leggere l'articolo
Il contributo è molto articolato e tocca molti punti delle applicazioni dell’AI nel settore
della giustizia. Sicuramente l’articolo merita più di una lettura e di una
riflessione ma l’aspetto che più mi ha toccata, o almeno per ora, il primo che
più mi ha colpito è l’utilizzo della metonimia nella riflessione dell’Autrice tra
algoritmo e sistemi AI, un espediente retorico, sempre più frequente, che danneggia
la governance dei sistemi di AI che implementeranno sempre di più il nostro
quotidiano.
Il nucleo
della tesi dell’Autrice è chiaro: l’AI può aiutare la giustizia, ma se entra
nel processo decisionale senza adeguati presìdi può alterare il libero
convincimento, la motivazione e la qualità del contraddittorio.
L’articolo di Palmirani mostra che il problema dell’AI
in giustizia non è la sostituzione del giudice, ma la trasformazione del
contesto cognitivo in cui il giudice decide. In questa prospettiva, il
cosiddetto “pensiero artificiale” non
coincide con una mente autonoma, ma con un insieme di sistemi capaci di
orientare, suggerire, selezionare e persino persuadere l’operatore umano. Il
rischio non è quindi solo tecnico, ma costituzionale: quando l’AI influenza il
modo in cui si formano le premesse del ragionamento, può condizionare anche
l’esito della decisione.
Palmirani insiste sul fatto che strumenti generativi e
agentici possono produrre opacità, variabilità degli output, allucinazioni e bias,
rendendo difficile controllare la correttezza del contenuto e del percorso
argomentativo. Questo è particolarmente delicato per il giudice, perché il suo
potere non consiste nel produrre una
soluzione qualsiasi, ma nel motivare una decisione secondo diritto, in modo
controllabile e contestabile. Se l’AI fornisce una risposta solo apparentemente
autorevole, la motivazione rischia di appoggiarsi su basi non verificabili, con
un indebolimento del libero convincimento.
Il testo mette bene a fuoco il rischio di una forma di
influenza cognitiva sottile: il giudice può essere portato ad accettare come
neutra o oggettiva una risposta che invece incorpora scelte, priorità e
pregiudizi del sistema. È qui che il “pensiero
artificiale” diventa problematico, perché non impone una decisione
dall’esterno, ma accompagna il decisore lungo un percorso argomentativo già
predisposto. L’articolo richiama anche il problema della persuasività dei chatbot, della sycophancy[2]
e della personalizzazione dinamica, cioè della capacità dei modelli di
adattarsi all’utente e rafforzarne le inclinazioni iniziali.
Per il giudice ciò può tradursi in una progressiva
erosione dell’autonomia intellettuale, soprattutto se l’uso dell’AI diventa
abituale e non adeguatamente sorvegliato. Palmirani richiama per questo
l’esigenza di controlli umani effettivi, spiegabilità e verificabilità, oltre a
una governance istituzionale forte.
La tesi è convincente: il punto non è vietare l’AI, ma impedire che essa
diventi una scorciatoia cognitiva capace di sostituire il ragionamento
giudiziale.
Le stesse criticità riguardano anche l’avvocato,
sebbene in un piano diverso. L’uso dell’AI nella redazione degli atti richiede
sempre il controllo critico del professionista, altrimenti si rischiano atti
manifestamente infondati o privi di tenuta argomentativa e ovviamente il
professionista è esposto in tal caso a responsabilità disciplinari e
professionali. Qui il danno non sarebbe solo di accuratezza, ma di autonomia
professionale: l’avvocato potrebbe affidarsi a testi generati dal sistema senza
esercitare appieno la propria capacità selettiva, strategica e difensiva.
Per la difesa, infatti, l’AI può diventare un supporto
prezioso nella ricerca, nel riassunto e nell’organizzazione del materiale, ma
non può sostituire la valutazione giuridica, la scelta della linea difensiva e
la costruzione del contraddittorio. Se l’avvocato si limita a “rifinire” un
testo prodotto dal modello, la sua attività rischia di impoverirsi e di perdere
quella responsabilità intellettuale che è parte integrante della funzione
difensiva. In questo senso il pericolo è duplice: da un lato la dipendenza dal
tool, dall’altro l’omologazione del linguaggio difensivo a schemi probabilistici
e standardizzati.
Uno dei passaggi più forti dell’articolo è il richiamo
alla spiegabilità come requisito essenziale per l’autonomia del giudice e, per
riflesso, dell’avvocato. Se un sistema non consente di capire come è arrivato a
una certa risposta, non è davvero compatibile con attività che richiedono
motivazione, contestazione e responsabilità. Per questo Palmirani propone un
approccio di AI ibrida, che combini modelli statistici e componenti simboliche
e logiche, così da rendere il diritto computabile senza irrigidirlo.
Questa impostazione è particolarmente utile in ambito
forense, perché permette di distinguere tra supporto tecnico e influenza decisionale.
Un conto è usare l’AI per cercare precedenti o riassumere documenti; altro
conto è usarla per selezionare la “soluzione più giusta” o la motivazione più
convincente, trasformando il tool in un filtro epistemico che incide sul
giudizio stesso. La linea di confine, come emerge nel testo, è sottile ma
decisiva. Sul riassumere
documenti come attività delegabile all’AI dal mio punto di vista ci sono da
fare alcune considerazioni e valutazioni. Senza uno studio umano accurato della
documentazione presente in un fascicolo, le scelte difensive come quelle
decisionali appaiono a mio avviso, difficilmente percorribili e quindi si dà
delega in bianco al modello di valutare l’importanza di un documento e\o di un
suo contenuto a scapito di altri. Ciò che ai modelli di AI potrebbe apparire
insignificante potrebbe non esserlo a livello processuale o procedurale. Spesso
l’attività di studio e riassunto del contenuto del fascicolo dunque è
sottovalutata. Infatti, è proprio nella fase di sintesi di ciò che di utile,
interessante, dannoso a una tesi in luogo di un’altra c’è in un fascicolo che
si elabora la scelta difensiva così come quella decisionale.
Il contributo di Palmirani suggerisce una tesi
equilibrata ma netta: l’AI non è incompatibile con la giustizia, purché resti
uno strumento e non diventi una fonte occulta di orientamento cognitivo. Il
vero rischio del “pensiero artificiale” non è l’apparizione di una macchina
giudicante, ma la graduale delega del ragionamento a sistemi che persuadono,
semplificano e selezionano al posto dell’uomo. Per questo l’autonomia del
giudice e dell’avvocato va protetta non solo sul piano formale, ma anche su
quello materiale e cognitivo.
Nel
testo di Palmirani tuttavia rilevo alcuni aspetti critici nell’utilizzo dell’espediente
retorico della metonimia, cioè quella tendenza lessicale e concettuale a
sovrapporre AI, algoritmo, AI generativa e sistemi agentici, anche se in alcuni
passaggi l’Autrice prova a distinguere tra applicazioni puramente procedurali e
applicazioni che incidono sulla decisione. La distinzione di base è importante:
un algoritmo è una sequenza di istruzioni, mentre l’AI è una categoria più
ampia di sistemi che possono includere molti algoritmi, tecniche statistiche e
modelli di apprendimento. Sicuramente, sotto l’aspetto meramente lessicale, la
tecnica è suggestiva, ma è erroneo e fuorviante sovrapporre il concetto di AI e
algoritmo.
Nel
testo “algoritmo” viene spesso usato per indicare qualsiasi sistema di AI,
soprattutto quando si parla di influenza sul giudice o sull’avvocato, creando
una sovrapposizione tra l’uso di “algoritmo” come sinonimo di AI.
Nel
testo, inoltre, si tende ad attribuire
all’algoritmo capacità cognitive proprie
dell’AI: l’autrice parla di persuasione, sycophancy, profilazione,
polarizzazione e “pensiero artificiale” come se fossero effetti dell’algoritmo
in sé, mentre sono caratteristiche di specifiche architetture e modelli di AI,
non dell’algoritmo in astratto. Emerge inoltre confusione tra strumento e
sistema: in alcuni passaggi sembra che il problema sia “l’algoritmo” come
entità unitaria, mentre in realtà il rischio dipende da dati, modello,
training, interfaccia, obiettivo d’uso e contesto applicativo. L’articolo tende
a far rientrare sotto la stessa etichetta sia attività semplicemente
computazionali sia sistemi che incidono sul ragionamento giuridico, senza
sempre mantenere netta la differenza tra automazione procedurale e AI propriamente detta, con estensione del rischio a ogni forma di automatizzazione,
facendo un uso indistinto di “algoritmo” per indicare anche LLM e chatbot:
quando parla di output variabili, allucinazioni e capacità persuasiva, l’Autrice
descrive comportamenti tipici di modelli generativi, ma li ricondue
genericamente all’“algoritmo”. Il punto critico di questo metodo è che un algoritmo classico non “pensa”, non
persuade e non profila da solo: esegue istruzioni. Le proprietà che Palmirani
analizza derivano invece da sistemi di AI più complessi, spesso basati su
machine learning e modelli linguistici. Dire “algoritmo” in modo troppo
generico rischia quindi di oscurare le differenze tra un software
deterministico, un modello predittivo e un sistema generativo. Sul piano
giuridico, questa sovrapposizione può avere conseguenze rilevanti perché porta
a trattare con lo stesso livello di allarme strumenti molto diversi tra loro.
Così si perde precisione nella classificazione del rischio: un motore di
ricerca documentale, un sistema di clustering giurisprudenziale e un chatbot
generativo non incidono allo stesso modo sull’autonomia del giudice o
dell’avvocato.
Quindi,
vorrei stigmatizzare l’utilizzo di “algoritmo” come metonimia per indicare l’intero
ecosistema AI, un uso frequente nel linguaggio giuridico e giornalistico, ma
scientificamente impreciso che mette a rischio la governante dei mezzi che ci
approntiamo a implementare nel nostro quotidiano.
La
metonimia quindi è un errore di metodo perché ci fa scambiare una parte per il
tutto. Se dici “algoritmo” per indicare indistintamente AI, modello, software,
interfaccia e uso concreto, perdi la capacità di distinguere dove nasce davvero
il rischio. In materia di governance questo è pericoloso perché la regolazione
non deve colpire “la tecnologia” in astratto, ma il punto esatto della catena
in cui si producono gli effetti (nel nostro caso, giuridici, decisionali o
discriminatori).
La
governance dell’AI richiede di separare almeno quattro livelli: dati, modello,
applicazione e contesto d’uso. Se li comprimi tutti sotto la parola
“algoritmo”, non riesci più a capire se il problema dipende dal training, dal
design, dall’uso professionale, dal prompt, oppure dal set di dati. Questo
indebolisce l’analisi del rischio e porta a soluzioni troppo generiche o, al
contrario, troppo punitive verso strumenti molto diversi tra loro.
Una
governance efficace deve poter assegnare responsabilità, fissare controlli e
scegliere misure proporzionate. La metonimia rende difficile fare proprio
questo, perché cancella le differenze tra chi sviluppa, chi integra, chi usa e
chi decide in concreto. In pratica, se tutto è “algoritmo”, diventa più
difficile stabilire chi deve spiegare, correggere, documentare o monitorare.
Sul
piano normativo, l’effetto più grave è la perdita di proporzionalità. Un motore
di ricerca giuridica, un sistema di classificazione documentale e un chatbot
generativo non pongono lo stesso tipo di rischio, ma la metonimia tende ad
appiattirli in un’unica categoria. Così si rischia di adottare regole troppo
larghe per strumenti innocui o troppo deboli per sistemi che incidono davvero
su autonomia professionale, bias e decisioni.
Quindi
la metonimia è un errore di metodo perché sostituisce l’analisi concreta del
sistema con un’etichetta generica, e la governance dell’AI vive invece di
distinzioni precise, responsabilità distribuite e controlli mirati. È proprio
la precisione concettuale che permette di governare il rischio, non la
semplificazione lessicale. E purtroppo a rischio di apparire noiosi dobbiamo
assumerci la responsabilità di imparare a distinguere di cosa stiamo parlando
[1] La metonimia è una figura retorica di significato che consiste nel sostituire una parola con un'altra legata alla prima da un rapporto logico o di contiguità. A differenza della metafora, i due termini sono strettamente connessi nella realtà (es. causa/effetto, contenente/contenuto)
[2] l’atteggiamento confermativo (sycophancy), che viene adottato specie nell’uso dei chatbot conversazionali, segue il flusso linguistico dell’utente, tendendo ad assumere un atteggiamento assertivo o in taluni casi anche seduttivo (e.g., Grok) oscurando i punti di debolezza o di fallacie logiche nelle ipotesi formulate dall’utente cfr Myra Cheng et al., Sycophantic AI decreases prosocial intentions and promotes dependence. Science 391, no. 6792 (2026). DOI:10.1126/science.aec8352 ; e S. Vagnoni; M. Palmirani, Fostering Deliberative Democracy in the Digital Age: An Ai-Powered Platform for Enhanced Citizen Engagement in Legislative Processes, in: Proceedings of the 2025 Eleventh International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 2025, pp. 339 - 341 (atti di: 2025 Eleventh International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), Bern, Switzerland, 18-20 June 2025)

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