Storia del Patrocinio a Spese dello Stato
di Amalia Lamanna
Avvocato, Vice-Presidente ADU Bologna
Introduzione
In Italia periodicamente riappaiono dibattiti sulla questione dei costi derivanti dall’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Benché questi costi siano, in realtà, oggettivamente modesti, vengono spesso enfatizzati nelle polemiche pubbliche. È probabile che tali controversie non esisterebbero se lo studio della storia del diritto italiano fosse reso obbligatorio nei percorsi formativi. Una tale formazione consentirebbe, infatti, di comprendere adeguatamente le ragioni storiche dell’esistenza delle norme giuridiche e la loro rilevanza nel determinare scelte legislative nel corso dei secoli. Inoltre, permetterebbe di comprendere più approfonditamente le ragioni che hanno guidato l’evoluzione normativa, man mano che lo Stato si sviluppava verso forme organizzative più moderne, evitando al contempo regressioni culturali verso strutture plutocratiche.
Origini Preunitarie
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha radici molto antiche in Italia. Sin dall’epoca preunitaria, infatti, esistevano forme di garanzia dei diritti dei poveri, benché organizzate in modo diverso da stato a stato. Accanto agli interventi statali, anche Comuni e Fondazioni private operavano per garantire il diritto dei poveri di accedere alla giustizia e di disporre di un’adeguata difesa. Inoltre, già in epoca preunitaria erano state previste consulenze legali gratuite, garantite da stati e altri enti pubblici, al fine di consentire ai poveri di comprendere e tutelare efficacemente i propri diritti.
Il Regno di Sardegna: L’Avvocatura dei Poveri
Nel Regno di Sardegna, l’istituto assunse una forma più strutturata con le Regie Costituzioni del 20 febbraio 1723, emanate da Vittorio Amedeo II. Con questi provvedimenti fu istituita l’avvocatura dei poveri come istituzione governativa dotata di Avvocati e Procuratori assunti alle dipendenze dello Stato.
Secondo le Regie Costituzioni, l’avvocato dei poveri doveva possedere competenze specifiche nelle materie legali e provata integrità morale. Veniva eletto nella città sede del Senato e aveva il compito di patrocinare tanto le cause civili quanto quelle criminali (titoli I e III). Nel processo penale, in particolare, l’avvocato dei poveri doveva:
- Difendere gli inquisiti
- Esaminare i processi inquisizionali
- Redigere le defensionali
- Sottoscrivere gli atti processuali
- Disputare le cause a favore degli inquisiti
Accanto agli avvocati operavano i procuratori legali dei poveri, i quali avevano il compito di seguire le direttive degli avvocati, redigere gli atti defensionali, comunicare con i parenti dei detenuti, assistere alla discussione delle cause, procurare tutte le difese legittime e visitare i carcerati.
L’avvocato e il procuratore dei poveri venivano designati ex officio per ogni imputato che non disponesse di un difensore di fiducia. Come recitavano le Regie Costituzioni: «pei poveri e per ogni altro, che non si eleggesse il Procuratore o l’Avvocato, s’intenderà sempre deputato l’Avvocato o Procuratore dei poveri, dove saranno». Era tuttavia previsto che, per i rei che non fossero realmente poveri, il Procuratore e l’Avvocato avrebbero ricevuto il compenso per le loro prestazioni ad arbitrio del Presidente o del Giudice.
Dall’Unità d’Italia alle Riforme del XIX Secolo segue a questo link

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