Cassazione penale, Sez. IV, ordinanza n. 17858/2026 revoca ammissione PSS chiarimenti sull'impugnazione

 



nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge; mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio il provvedimento di revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento

per leggere il provvedimento clicca qui

Commenti

Post popolari in questo blog

Circolare 25 luglio 2026 - Termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002

Arriva SPEdiGIUS a sostituire SIAMM

Pensiero artificiale, funzione giudiziaria e l’errore di metodo della metonimia