Cassazione penale sezione 4 sentenza numero 10446/2026

 




 Il giudice è tenuto a provvedere entro il termine di dieci giorni da quello in cui è stata presentata o é pervenuta l’istanza di ammissione, ai sensi dell’art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche nel caso in cui abbia richiesto al richiedente il deposito di documentazione integrativa ex art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002

per leggere la decisione clicca qui

Commenti

Post popolari in questo blog

Circolare 25 luglio 2026 - Termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002

Arriva SPEdiGIUS a sostituire SIAMM

Pensiero artificiale, funzione giudiziaria e l’errore di metodo della metonimia