Cassazione penale sezione 4 sentenza numero 10446/2026

 




 Il giudice è tenuto a provvedere entro il termine di dieci giorni da quello in cui è stata presentata o é pervenuta l’istanza di ammissione, ai sensi dell’art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche nel caso in cui abbia richiesto al richiedente il deposito di documentazione integrativa ex art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002

per leggere la decisione clicca qui

Commenti

Post popolari in questo blog

Pensiero artificiale, funzione giudiziaria e l’errore di metodo della metonimia

Sapere aude e la governance dell'AI: un approccio kantiano contro il mito dell'algoritmo

Elon Musk contro OpenAI - Breve analisi della causa tra il fondatore di Tesla/X e la società guidata da Sam Altman: violazione degli obblighi originari, governance e impatto della controversia sull’ecosistema AI