Compensi avvocato per la fase introduttiva del processo penale (Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026)

 


L’art. 12 comma 3, del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che l’elenco contenuto nell’art. 12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e non tassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva (Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023). Alla stesso modo, la differente struttura processuale e l’elencazione contenuta nel citato art. 12 rendono chiaro che, ai fini della questione oggetto di giudizio, non può operarsi (come invece ritenuto dal giudice di merito) alcun confronto tra le attività liquidabili nel processo civile rispetto a quanto avviene nel processo penale. Né ai fini dell’esclusione della suddetta fase (introduttiva) è rilevante in quante udienze si sia chiuso il giudizio o quanto sia durata la fase precedente all’apertura del dibattimento, né che siano mancati atti scritti, poiché l’elencazione, di cui nell’art. 12, comma 3, lettera b), non deve considerarsi limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito, ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l’apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale (Cass. 8414/2023). 2.2. In pratica, devono considerarsi, come sottolineato anche dalla Procura Generale, quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultano prodromiche all’apertura del dibattimento e connesse all’instaurazione del giudizio. In particolare, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.c.) ed il difensore dell’imputato valuta poi se sussistono questioni preliminari da sollevare e discutere (art. 491 c.p.c.), prima dell’apertura del dibattimento.  2.3. Dunque, la fase introduttiva non coincide di per sé con lo svolgimento di attività istruttorie, né presuppone una particolare durata del giudizio, essendo sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attività tipiche della fase in esame (individuate dall’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solo cronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio e da quella istruttoria.   Pertanto, ove l’imputato si costituisca con il patrocinio del difensore, che così facendo partecipa all’instaurazione del giudizio ed alla costituzione della difesa esaminando necessariamente gli atti introduttivi del giudizio, e lo stesso presenzi all’udienza (seppur ad una sola), rendendo dichiarazione (in qualsiasi forma), egli, prendendo parte alle attività direttamente funzionali all’apertura del contraddittorio davanti all’autorità giudiziaria procedente, deve vedersi riconosciuti i compensi per l’attività introduttiva (sul punto, Cass. 5807/2024 che ha accolto il ricorso, basato sull’assunto del ricorrente, prospettante la spettanza dei compensi per la fase  introduttiva, quando la difesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento). A questo punto, spetterà, poi, al giudice di merito  solo verificare, ai fini della quantificazione dei compensi di detta fase, quali attività abbia effettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure non tassativamente, dall’art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (Cass. n. 30315/2022, in cui è stata affermata la debenza della fase introduttiva, una volta accertato che l’imputato si fosse regolarmente costituito con il patrocinio del ricorrente).




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