Le “AI Overviews” di Google e la responsabilità civile per contenuti generati dall’intelligenza artificiale: nota alla sentenza del Landgericht München I, 28 maggio 2026, Az. 26 O 869/26
Le “AI Overviews” di Google e la responsabilità civile per contenuti generati dall’intelligenza artificiale: nota alla sentenza del Landgericht München I, 28 maggio 2026, Az. 26 O 869/26
Per leggere il testo della sentenza clicca qui
1. Premessa
Con la sentenza del 28 maggio 2026 (Az. 26 O 869/26), il Tribunale di Monaco di Baviera (Landgericht München I) ha affrontato una questione destinata ad assumere rilevanza centrale nel diritto dell’intelligenza artificiale: la qualificazione giuridica delle risposte generate da sistemi di IA integrati nei motori di ricerca e il conseguente regime di responsabilità applicabile.
La decisione si colloca all'intersezione tra tutela della personalità, responsabilità degli intermediari digitali, Digital Services Act (DSA) e disciplina europea dell’intelligenza artificiale.
L’aspetto innovativo della pronuncia consiste nell’aver ritenuto che le risposte elaborate autonomamente dall’intelligenza artificiale di Google costituiscano contenuti imputabili direttamente al gestore del servizio e non meri contenuti di terzi oggetto di indicizzazione o di trasmissione.
Da tale qualificazione discende l’esclusione delle tradizionali immunità riconosciute agli intermediari tecnici e l’affermazione di una responsabilità diretta del prestatore del servizio.
2. I fatti di causa
La controversia trae origine da una ricerca effettuata mediante il motore di ricerca Google relativamente ad una casa editrice.
In risposta alla ricerca, la funzionalità denominata “AI Overview” (in Germania: Übersicht mit KI) generava automaticamente una sintesi nella quale si affermava che la società interessata sarebbe stata nota per pratiche commerciali scorrette e che vi sarebbero stati indizi di attività fraudolente.
Secondo le ricorrenti, tali affermazioni erano false e lesive della reputazione commerciale dell’impresa.
Il giudice ha accertato che alcuni dei collegamenti logici operati dal sistema di intelligenza artificiale non trovavano riscontro nelle fonti richiamate e costituivano il risultato di una elaborazione autonoma del modello generativo.
La domanda giudiziale era diretta ad ottenere la cessazione della diffusione delle informazioni contestate e la tutela dei diritti della personalità lesi.
3. La questione giuridica centrale
La questione preliminare affrontata dal Tribunale può essere formulata nei seguenti termini:
se una risposta generata da un sistema di intelligenza artificiale integrato in un motore di ricerca debba essere considerata un contenuto proprio del gestore del servizio oppure un contenuto di terzi rispetto al quale il gestore svolga una mera funzione tecnica di intermediazione.
La risposta fornita dal giudice è netta.
Le AI Overviews non si limitano a riprodurre contenuti esistenti ma producono un nuovo contenuto informativo mediante attività di selezione, sintesi, correlazione e riformulazione dei dati reperiti online.
Di conseguenza, il contenuto risultante deve essere imputato al soggetto che ha progettato, implementato e reso disponibile il sistema.
4. La qualificazione delle AI Overviews come contenuti propri di Google
La motivazione della sentenza si fonda sulla distinzione tra:
· mera indicizzazione di contenuti di terzi;
· produzione autonoma di contenuti mediante intelligenza artificiale.
Secondo il Tribunale, il motore di ricerca tradizionale si limita normalmente a mostrare collegamenti ipertestuali e brevi estratti delle pagine reperite.
Diversamente, l’AI Overview:
· seleziona le fonti;
· estrae informazioni;
· le combina tra loro;
· formula conclusioni;
· restituisce una rappresentazione sintetica ed autonoma del contenuto.
Il giudice osserva che non vengono semplicemente presentati risultati di ricerca, ma vengono formulate affermazioni nuove attraverso una rielaborazione dei contenuti reperiti in rete.
Ne consegue che il contenuto finale non coincide con alcuna delle fonti originarie considerate singolarmente.
La sintesi generata costituisce un nuovo atto comunicativo.
Sotto il profilo giuridico, tale circostanza impedisce di qualificare Google come mero intermediario neutrale.
5. L’esclusione del regime di responsabilità proprio dei motori di ricerca
Google aveva richiamato la consolidata giurisprudenza tedesca in materia di motori di ricerca e di funzioni di autocomplete.
Secondo tale orientamento, il gestore del servizio non è normalmente tenuto ad un controllo preventivo generalizzato dei contenuti e risponde soltanto dopo avere acquisito conoscenza dell’illecito.
Il Tribunale ha ritenuto tale impostazione non applicabile ai sistemi generativi.
La ragione è che, nel caso delle AI Overviews, non si è in presenza di informazioni integralmente provenienti da terzi, bensì di un contenuto nuovo derivante dall’attività elaborativa del sistema.
La responsabilità non nasce quindi dall’omessa rimozione di un contenuto altrui, bensì dalla diffusione di una informazione prodotta dal servizio stesso.
Il passaggio rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo sistematico della decisione.
6. Il rapporto con il Digital Services Act
Particolare interesse riveste l’analisi svolta dal Tribunale in ordine al Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
La decisione esclude che il regime di limitazione della responsabilità previsto per gli hosting provider possa essere invocato con riferimento alle affermazioni generate dall’intelligenza artificiale.
La ratio della conclusione è evidente.
Le esenzioni previste dal DSA presuppongono che il prestatore svolga una funzione essenzialmente tecnica, automatica e passiva rispetto a contenuti forniti da terzi.
Quando invece il sistema genera autonomamente una nuova affermazione, il prestatore non si limita più ad ospitare informazioni altrui ma partecipa direttamente alla loro creazione.
Il Tribunale ritiene pertanto che Google assuma la posizione di autore del contenuto lesivo e non possa beneficiare delle immunità previste per gli intermediari.
Si tratta di una conclusione destinata ad incidere profondamente sul futuro contenzioso relativo ai sistemi di IA generativa.
7. Il rapporto con l’AI Act
La sentenza affronta altresì il rapporto tra la tutela civilistica nazionale e il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Secondo il giudice, il nuovo quadro normativo europeo non ha introdotto un sistema esclusivo di tutela.
L’AI Act disciplina prevalentemente profili di vigilanza, conformità e controllo amministrativo dei sistemi di intelligenza artificiale.
Esso non elimina né sostituisce i rimedi civilistici previsti dagli ordinamenti nazionali per la tutela dei diritti della personalità.
Pertanto, la persona lesa da contenuti generati da un sistema di IA conserva il diritto di agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti lesivi.
8. Il bilanciamento con la libertà di espressione
La decisione contiene inoltre una riflessione particolarmente significativa sul bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della personalità.
Il Tribunale osserva che il contenuto contestato non rappresenta la manifestazione del pensiero di una persona fisica, bensì il risultato di un processo algoritmico.
Per tale ragione, il peso da attribuire alla libertà di espressione risulta differente rispetto alle ipotesi tradizionali in cui l’affermazione provenga da un soggetto umano che partecipa al dibattito pubblico.
Il servizio di ricerca assistita da intelligenza artificiale viene qualificato prevalentemente come attività economica e commerciale del prestatore del servizio.
Tale impostazione conduce il giudice ad attribuire prevalenza alla tutela della reputazione e dell’identità personale quando il contenuto generato risulti falso o privo di adeguato supporto fattuale.
9. Principi di diritto desumibili dalla decisione
La sentenza consente di enucleare i seguenti principi.
a) Natura del contenuto generato
Le risposte elaborate da un sistema di intelligenza artificiale che seleziona, combina e riformula informazioni provenienti da fonti diverse costituiscono contenuti autonomi imputabili al gestore del servizio.
b) Imputazione soggettiva
Il prestatore che mette a disposizione il sistema generativo assume la responsabilità delle affermazioni prodotte dal sistema quando esse rappresentino il risultato di una elaborazione autonoma.
c) Inapplicabilità delle immunità dell’intermediario
Le limitazioni di responsabilità previste per motori di ricerca e hosting provider non trovano applicazione qualora il contenuto lesivo sia stato generato dal sistema stesso e non semplicemente trasmesso o ospitato.
d) Persistenza della tutela civilistica
L’AI Act non esclude né limita le azioni civili nazionali poste a tutela della reputazione, dell’identità personale e degli altri diritti fondamentali.
e) Prevalenza della tutela della personalità
Nel bilanciamento tra libertà di espressione e diritti della personalità, la natura algoritmica del contenuto costituisce un elemento suscettibile di ridurre il peso attribuibile alla libertà di manifestazione del pensiero.
10. Considerazioni conclusive
La pronuncia del Landgericht München I rappresenta, allo stato, una delle più avanzate elaborazioni giurisprudenziali europee in materia di responsabilità per contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
Il nucleo innovativo della decisione non consiste nell’affermazione della responsabilità in sé considerata, bensì nel criterio utilizzato per fondarla.
Il Tribunale individua infatti il momento decisivo non nella provenienza delle informazioni utilizzate dal sistema, ma nell'attività di rielaborazione che trasforma dati eterogenei in una nuova affermazione dotata di significato autonomo.
Quando tale trasformazione si verifica, il gestore del sistema cessa di operare come mero intermediario tecnico e assume il ruolo di autore del contenuto.
La regola che emerge dalla sentenza può essere formulata nei seguenti termini:
il soggetto che mette a disposizione un sistema di intelligenza artificiale generativa risponde delle affermazioni da esso autonomamente prodotte quando tali affermazioni costituiscano contenuti nuovi, distinti dalle fonti originarie e idonei a ledere diritti della personalità.
Si tratta di un principio che potrebbe costituire il fondamento della futura disciplina giurisprudenziale europea della responsabilità civile per l’intelligenza artificiale generativa.

Commenti
Posta un commento