Le modifiche apportate all’AI Act dal Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Digital Omnibus sull'IA)

 

Le modifiche apportate all’AI Act dal Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Digital Omnibus sull'IA)

 


di Amalia Lamanna 

L'aggiornamento normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1744 (il cosiddetto Digital Omnibus sull'IA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, ridisegna in modo sensibile il calendario applicativo dell'AI Act, correggendo parzialmente il quadro rispetto alla scadenza originaria del 2 agosto 2026.

Di seguito si dettaglia l'aggiornamento puntuale delle norme in vigore, con particolare riguardo al coordinamento tra scadenze, regimi sanzionatori e obblighi di valutazione d'impatto.

1. Il perimetro del rinvio: l'Alto Rischio e la FRIA[1]

Il Digital Omnibus ha spostato in avanti l'applicazione degli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Di conseguenza, anche l'obbligo di FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment ex art. 27 AI Act), gravante sui deployer di sistemi ad alto rischio (organismi pubblici, soggetti privati erogatori di servizi pubblici, credit scoring e settore assicurativo vita/salute), slitta in coerenza con la nuova timeline dell'alto rischio:

  • 2 dicembre 2027: Nuova data di decorrenza per i sistemi di IA ad alto rischio autonomi (stand-alone di cui all'Allegato III) e, per l'effetto, termine a cui si allinea l'effettività dell'obbligo di FRIA per tali categorie.
  • 2 agosto 2028: Nuova data di decorrenza per i sistemi ad alto rischio integrati come componenti di sicurezza (Allegato I).

(Nota di precisione cronologica: la scadenza del 2 dicembre 2026 – non riguarda la FRIA, bensì il termine transitorio introdotto per la marcatura tecnica/watermarking dei contenuti generati da IA ex art. 50, par. 2, e l'efficacia dei nuovi divieti in materia di deepfake e contenuti non consensuali).

2. Ciò che resta confermato e immediatamente operativo (2 agosto 2026)

Il rinvio dell'alto rischio non costituisce una moratoria generale dell'impianto dell'AI Act. Dal 2 agosto 2026 restano pienamente vigenti e azionabili:

  • Trasparenza relazionale (Art. 50, par. 1): L'obbligo per i fornitori e i deployer di informare le persone fisiche quando stanno interagendo con un sistema di AI permane pienamente efficace.
  • Impianto sanzionatorio ed Enforcement: Le autorità nazionali di vigilanza (con l'ACN in testa per l'ordinamento italiano ai sensi della Legge n. 132/2025) sono pienamente operative nel controllo e nell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle norme non rinviate.

3. Semplificazioni procedurali e raccordo DPIA (art 35 GDPR)-FRIA (Art. 27, par. 4)

Il Regolamento (UE) 2026/1744 consolida sul piano normativo la sinergia documentale tra GDPR e AI Act:

  • Viene confermata e rafforzata la facoltà per il deployer di incorporare o richiamare per relationem le sezioni della DPIA (già condotta ex art. 35 GDPR) all'interno della FRIA, trasformando il precedente obbligo di rigida integrazione in uno strumento di economia procedurale ed evitamento delle duplicazioni.
  • Viene introdotta una base giuridica specifica (nuovo art. 4-bis) per il trattamento di categorie particolari di dati personali finalizzato alla correzione dei bias statistici nei modelli, raccordando operativamente le esigenze di compliance algoritmica con i principi di minimizzazione del GDPR.

 

Fonti normative

 

·         Regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Digital Omnibus sull'IA) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202601744

·         Legge 132/2025 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132



[1] L'art. 27 AI Act introduce la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di AI ad alto rischio, quale obbligo gravante sul deployer (il soggetto che utilizza professionalmente il sistema, distinto dal provider che lo immette sul mercato). Il considerando 96 chiarisce che la FRIA è concepita affinché il deployer individui i rischi specifici per i diritti delle persone o dei gruppi potenzialmente interessati e le misure da adottare in caso di materializzazione di tali rischi. A differenza della DPIA, la FRIA copre la totalità dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dignità, non discriminazione, accesso alla giustizia, libertà di espressione, e non solo la protezione dei dati personali) e si applica anche in assenza di trattamento di dati personali

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